Art. 17.
(Doppi turni).

      1. Gli istituti di vigilanza che adottano turni di lavoro giornalieri non superiori alle sei ore, per complessive trentasei ore settimanali, possono impiegare la guardia giurata per due turni consecutivi e continuativi, purché la guardia usufruisca delle ventiquattro ore successive come riposo.